Art. 18 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 18

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita’   d’impresa,   arte   o

professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nel territorio  dello  Stato  con  ricavi  o  compensi  non

superiori a 50 milioni di euro nel periodo di  imposta  precedente  a

quello in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,

che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di

almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020  rispetto  allo  stesso

mese del precedente periodo d’imposta  e  nel  mese  di  aprile  2020

rispetto allo stesso mese  del  precedente  periodo  d’imposta,  sono

sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di  maggio  2020,  i

termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

    a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e

alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che  i

predetti soggetti operano in qualita’ di sostituti d’imposta;

    b) all’imposta sul valore aggiunto.

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi’,  per  i

mesi di aprile e  di  maggio  2020,  i  termini  dei  versamenti  dei

contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per

l’assicurazione obbligatoria.

  3.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita’   d’impresa,   arte   o

professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi  superiori

a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente  a  quello  in

corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che  hanno

subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il

50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto  allo  stesso  mese  del

precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto  allo

stesso  mese  del  precedente  periodo   d’imposta,   sono   sospesi,

rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei

versamenti in autoliquidazione relativi:

    a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e

alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che  i

predetti soggetti operano in qualita’ di sostituti d’imposta;

    b) all’imposta sul valore aggiunto.

  4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi’,  per  i

mesi di aprile e  di  maggio  2020,  i  termini  dei  versamenti  dei

contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per

l’assicurazione obbligatoria.

  5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche  per  i

soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, che hanno

il domicilio  fiscale,  la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nel

territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attivita’ di impresa,

di arte o  professione,  in  data  successiva  al  31  marzo  2019. I

versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1  e  3  nonche’

quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresi’ sospesi per gli  enti  non

commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi

civilmente riconosciuti,  che  svolgono  attivita’  istituzionale  di

interesse generale non in regime d’impresa.

  6. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul  valore  aggiunto

si applica per i mesi di aprile e  maggio  2020,  a  prescindere  dal

volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai

soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, che hanno

il domicilio fiscale, la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nelle

province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi  e  Piacenza,  che  hanno

subito  rispettivamente  una  diminuzione   del   fatturato   o   dei

corrispettivi di almeno il 33  per  cento  nel  mese  di  marzo  2020

rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese

di aprile 2020 rispetto  allo  stesso  mese  del  precedente  periodo

d’imposta.

  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6  sono

effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in  un’unica

soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a  un

massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  medesimo

mese di giugno 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia’

versato.

  8. Per i soggetti aventi diritto restano  ferme,  per  il  mese  di

aprile  2020,  le  disposizioni  dell’articolo  8,   comma   1,   del

decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 61, commi  1  e  2,

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile  2020  e

maggio  2020,  le  disposizioni  dell’articolo  61,  comma   5,   del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione  dei

versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e  5,

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

  9. L’INPS, l’INAIL e gli enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di

previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,

n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.  103,  comunicano  all’Agenzia  delle

entrate i dati identificativi dei soggetti che  hanno  effettuato  la

sospensione   del   versamento   dei   contributi   previdenziali   e

assistenziali e dei premi di assicurazione  obbligatoria  di  cui  ai

commi precedenti. L’Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli

adempimenti informativi fiscali  previsti  dalla  normativa  vigente,

comunica  ai  predetti  enti  previdenziali  l’esito  dei   riscontri

effettuati  sulla  verifica  dei  requisiti  sul  fatturato   e   sui

corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita’ e  termini

definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga  procedura

si applica con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 62,  comma

2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

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