Art.18 Decreto-Legge “Aprile”

Art. 18

(Modifiche all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”.


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