Art. 19 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 19
(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari)
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi
non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a
quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio
2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a
condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono
a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal
sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
2. Il comma 7, dell’articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 e’ abrogato.