Art. 19 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 19

(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o

la sede operativa nel territorio dello Stato con  ricavi  o  compensi

non superiori a euro 400.000 nel  periodo  di  imposta  precedente  a

quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi  e  i  compensi

percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e  il  31  maggio

2020 non sono  assoggettati  alle  ritenute  d’acconto  di  cui  agli

articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29

settembre  1973,  n.  600,  da  parte  del  sostituto  d’imposta,   a

condizione che nel mese precedente non abbiano  sostenuto  spese  per

prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si

avvalgono   della   presente    opzione,    rilasciano    un’apposita

dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e  compensi  non  sono

soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono

a versare  l’ammontare  delle  ritenute  d’acconto  non  operate  dal

sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio  2020  o  mediante

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari  importo  a

decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di  sanzioni  e

interessi.

  2. Il comma 7, dell’articolo 62, del decreto-legge 17  marzo  2020,

n. 18 e’ abrogato.

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