Art.19 Decreto Sostegni
DECRETO-LEGGE n. 41 del 22 marzo 2021
Art. 19
Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura
1 . All’articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020» sono aggiunte le seguenti: «e del mese di gennaio 2021»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».
2 . Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 42.