Art.19 Statuto dei lavoratori
Statuto dei lavoratori
Art. 19
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:
a) (…) (1);
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva (2) (3).
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
(1) La lettera che recitava: “a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;” è stata abrogata dall’art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312.
(2) Lettera così modificata dall’art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2013, n. 231 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unita’ produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.