Art. 19 Testo unico sull’immigrazione
Art. 19
Testo unico sull’immigrazione
Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili (1)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. (6)
1-bis. In nessun caso puo’ disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
2. Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell’articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana ;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (3)
d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale (7).
2-bis. Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. (4)
(1) Rubrica così modificata dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(2) Parole così modificate dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(3) La Corte costituzionale con sentenza 27 luglio 2000, n. 376 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera “nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio”.
(4) Comma aggiunto dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(5) Comma inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 7 aprile 2017, n. 47.
(6) Comma insertito dall’articolo 3 della Legge 14 luglio 2017, n. 110.
(7) Lettera aggiunta dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.