Art.2 DECRETO del 16 novembre 2020
DECRETO del 16 novembre 2020
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.