Art. 2 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 2
(Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)
1. All’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:
“SACE S.p.A. favorisce l’internazionalizzazione del settore
produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici
per l’economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche’ gli impegni per
operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia.”;
b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies,
9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:
“9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall’attivita’
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla
normativa dell’Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del
dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e’ assunto dallo Stato in
conformita’ con il presente articolo, senza vincolo di solidarieta’.
La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli
impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell’economia e delle
finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attivita’
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture
assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in
nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati
rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di
controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio
complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero
dell’economia e delle finanze, e’ preventivamente autorizzato con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione istituito ai sensi
del comma 9-sexies. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono
che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza
sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall’anno 2020 nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo a
copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente
articolo. Tale fondo e’ alimentato con i premi riscossi da SACE
S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al
periodo precedente sono versati all’entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La
gestione del fondo e’ affidata a SACE S.p.A. che opera secondo
adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero
dell’economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A.
sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo e’ autorizzata
l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE
S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata
con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei
conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell’attivita’
istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere
ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle
coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non e’ prevista
l’autorizzazione preventiva del Ministro dell’economia e delle
finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero dell’economia e
delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l’esercizio, a
tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell’economia e
delle finanze, delle facolta’ previste nella polizza di
assicurazione, nonche’ la gestione delle fasi successive al pagamento
dell’indennizzo, incluse le modalita’ di esercizio dei diritti nei
confronti del debitore e l’attivita’ di recupero dei crediti;
d) le modalita’ con le quali e’ richiesto al Ministero
dell’economia e delle finanze il pagamento dell’indennizzo per la
quota di pertinenza e le modalita’ di escussione della garanzia dello
Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche’ la
remunerazione della garanzia stessa;
e) le modalita’ di informazione preventiva al Ministero
dell’economia e delle finanze e al Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni
dell’organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da
assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini
dell’assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste
di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da
parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-sexies e al
Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo
all’andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni
assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalita’ operativa rilevante ai fini
dell’assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis;
h) le modalita’ di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo
di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le
riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero
dell’economia e delle finanze;
i) le modalita’ di trasferimento al Ministero dell’economia e
delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo
ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da
SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;
l) l’eventuale definizione di un livello di
patrimonializzazione minimo.
9-sexies. E’ istituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico
all’esportazione. Il Comitato e’ copresieduto dal Direttore Generale
del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ed e’ composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del
Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li
sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate,
rispettivamente, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dal Ministero dell’interno, dal Ministero dello sviluppo economico,
dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione
con diritto di voto. Il presidente del Comitato puo’ invitare a
partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di
altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie
all’ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attivita’, il
Comitato puo’ avvalersi dell’ausilio delle amministrazioni componenti
il Comitato e puo’ richiedere pareri all’IVASS su specifiche
questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato e’
disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, Direzione VI
– assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La partecipazione
al Comitato non da’ diritto ad emolumenti. Dall’istituzione del
Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane,
finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione
vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di
SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attivita’ di cui al comma
9-bis, che definisce l’ammontare progettato di operazioni da
assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori,
evidenziando l’importo delle operazioni da sottoporre
all’autorizzazione preventiva del Ministro dell’economia e delle
finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche’ il sistema dei limiti di
rischio (Risk Appetite Framework – “RAF”), che definisce, in linea
con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la
propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare
riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di
concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti
connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi
nonche’ i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita’ e il sistema degli limiti di rischio
sono approvati, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico
all’esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma
9-septies, esprime il parere di competenza per l’autorizzazione da
rilasciarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificata
la conformita’ dell’operazione deliberata da SACE S.p.A. e del
relativo impegno assicurativo al piano di attivita’, al RAF e alla
convenzione, nonche’ il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis.
Il decreto del Ministro e’ sottoposto al controllo preventivo di
legittimita’ e alla registrazione della Corte dei conti. Il Comitato
esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema
di sostegno pubblico all’esportazione e all’internazionalizzazione,
anche predisponendo relazioni e formulando proposte.”;
c) dopo il comma 14, e’ inserito il seguente: “14-bis. Ai fini
del sostegno e rilancio dell’economia, SACE S.p.A. e’ abilitata a
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita’ alla normativa
dell’Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse
controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti
abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti
sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro
l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L’attivita’ di
cui al presente comma e’ svolta con contabilita’ separata rispetto
alle attivita’ di cui al comma 9. E’ accordata di diritto per gli
impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a
prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e’ ammesso il ricorso
diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri,
modalita’ e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle
garanzie di cui al presente comma e dell’operativita’ della garanzia
dello Stato, in conformita’ con la normativa dell’Unione europea, e
sono altresi’ individuate le attivita’ che SACE S.p.A. svolge per
conto del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche’ le garanzie rilasciate dallo
Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto
sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni
primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle
medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto
ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche’ le garanzie rilasciate dallo
Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle
norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo
quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato
di cui al comma 9-sexies dell’articolo 6 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta
completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13
febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1
gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli
impegni derivanti dall’attivita’ assicurativa e di garanzia dei
rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea
sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura
rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del
capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto
previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come dal
comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai
sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del decreto legge n.
269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell’articolo
6, comma 9-quater del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato
dal comma 1 del presente articolo.
4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo
Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 9-bis
e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore
crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata che
costituisce parte integrante del presente decreto:
a) operazioni gia’ autorizzate, ai sensi dell’articolo 2 della
delibera CIPE n. 75/2019;
b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state
gia’ presentate da SACE S.p.A.;
c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data
di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all’importo
massimo di 2,6 miliardi di euro.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’anno 2020,
salvo quanto previsto dal comma 4, e’ autorizzato a rilasciare la
garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all’articolo 6,
comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di
cui all’articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i
seguenti limiti:
a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in
favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso
dell’anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non
puo’ eccedere l’importo massimo in termini di flusso di tre miliardi
di euro; il totale dell’esposizione cumulata conservata da SACE
S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non puo’ eccedere la
quota massima del 40 per cento dell’intero portafoglio rischi in
essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo
Stato;
b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di
SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte
sovrana, deliberate nel corso dell’anno 2020 non puo’ eccedere
l’importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi euro; il
totale dell’esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di
quella ceduta allo Stato sul settore non puo’ eccedere la quota
massima del 29 per cento dell’intero portafoglio rischi in essere
complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La
garanzia dello Stato e’ rilasciata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo
parere dell’IVASS – espresso entro 15 giorni dalla richiesta –
limitatamente alla congruita’ del premio riconosciuto allo Stato, nel
principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari
accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di
rischiosita’ sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere
sulla dotazione del fondo di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla
data del 6 aprile 2020.
6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’
riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere
a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall’attivita’
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla
normativa dell’Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali e’
gia’ stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali e’
stata comunicata a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si
verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente
di sinistro, nonche’ di quelli per i quali e’ stata rilasciata
garanzia dello Stato prima dell’entrata in vigore del presente
decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli
attivi in cui sono investite le riserve tecniche e’ trasferito da
SACE S.p.A. al Ministero dell’economia e delle finanze. La gestione
di tali attivi e’ affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli
indirizzi del Ministero dell’economia e delle finanze. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il
Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono
procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve
tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto
dell’assenza di remunerazione di questa.
7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai
commi 4 e 5, puo’ essere riassicurato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, che approva altresi’ la forma di
remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui
all’articolo 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1,
comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal
comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione
di cui al periodo precedente e’ versata all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul
conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-bis
del decreto-legge n. 269 del 2003.”.
8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale e’ prevista
la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota
degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell’articolo 6, comma
9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del
6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota
riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia
pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE
S.p.A.
9. Entro dieci giorni dalla data dell’entrata in vigore del
presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia e
delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione
patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle
disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione
sull’impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.
10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il
Ministero dell’economia e delle finanze puo’ affidare, con apposito
disciplinare, a societa’ a totale partecipazione pubblica un incarico
di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere
nel limite massimo di 100.000 euro per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.11. L’articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
e’ abrogato.