Art.2 Decreto-Legge “Aprile”

Art.2

(Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. All’articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’at­tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di diciotto settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1088, n. 153.”;

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: “per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”;

c) al comma 2, secondo periodo, le parole: “entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo” sono sostituite a dalle seguenti parole: “entro la fine del mese di inizio del periodo”.

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e di anzianità di impiego di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazione salariali CISOA con causale COVID19, sono concesse dalla Sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di concessione del trattamento salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22.”;

e) al comma 6, secondo periodo, le parole: “80 milioni” sono sostituite dalle eseguenti: “1 miliardo”;

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”;

g) al comma 8, le parole: “23 febbraio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “25 marzo 2020”; h) al comma 9, primo periodo, dopo le parole “da 1 a 5” sono inserite le seguenti: “e 7”; le parole “pari a 1.347, 2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a ….milioni di euro”.


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