Art. 2 Decreto-legge n.12 del 12 febbraio 2021
Decreto-legge n.12 del 12 febbraio 2021
Art. 2
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.