Art 2 DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42
Art. 2.
Totalizzazione ai fini della pensione di inabilita' e ai superstiti
1. La facolta' di cui all'articolo 1, comma 1, puo' altresi' essere
esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per
inabilita' assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato
ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il
diritto a pensione.
2. Il diritto alla pensione di inabilita' e' conseguito in base ai
requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma
pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi
dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti,
esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai
requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma
pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento
della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti
rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi
risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.