Art.2 Dpcm del 18 ottobre 2020
Dpcm del 18 ottobre 2020
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.