Art. 2 Dpcm del 26 aprile 2020

Art. 2 Dpcm del 26 aprile 2020

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive industriali e commerciali

1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita’

produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate

nell’allegato 3. L’elenco dei  codici  di  cui  all’allegato  3  puo’

essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,

sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per  le  pubbliche

amministrazioni  resta  fermo  quanto  previsto  dall’art.   87   del

decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  e  dall’art.  1  del  presente

decreto;  resta  altresi’  fermo  quanto  previsto  dall’art.  1  del

presente  decreto  per  le  attivita’   commerciali   e   i   servizi

professionali.

  2.  Le  attivita’   produttive   sospese   in   conseguenza   delle

disposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se

organizzate in modalita’ a distanza o lavoro agile.

  3. Sono comunque consentite le attivita’  che  erogano  servizi  di

pubblica utilita’, nonche’ servizi essenziali di cui  alla  legge  12

giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 per i

musei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonche’  per  i

servizi che riguardano l’istruzione.

  4. E’  sempre  consentita  l’attivita’  di  produzione,  trasporto,

commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e

dispositivi  medico-chirurgici  nonche’  di   prodotti   agricoli   e

alimentari.  Resta  altresi’  consentita  ogni   attivita’   comunque

funzionale a fronteggiare l’emergenza.

  5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto

legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  assicurano  prioritariamente  la

distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e  dei  generi  di

prima necessita’.

  6. Le imprese le  cui  attivita’  non  sono  sospese  rispettano  i

contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure

per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus

COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020  fra

il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonche’,  per  i

rispettivi  ambiti  di  competenza,  il   protocollo   condiviso   di

regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19

nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali e le parti sociali, di cui  all’allegato  7,  e  il

protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e  della  logistica

sottoscritto il 20 marzo 2020, di  cui  all’allegato  8.  La  mancata

attuazione dei  protocolli  che  non  assicuri  adeguati  livelli  di

protezione determina la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino

delle condizioni di sicurezza.

  7. Le imprese,  le  cui  attivita’  dovessero  essere  sospese  per

effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero  per  qualunque

altra causa, completano le  attivita’  necessarie  alla  sospensione,

compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il  termine  di

tre giorni dall’adozione del  decreto  di  modifica  o  comunque  dal

provvedimento che determina la sospensione.

  8.  Per  le  attivita’  produttive  sospese  e’   ammesso,   previa

comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale

dipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attivita’  di

vigilanza, attivita’ conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei

pagamenti  nonche’  attivita’  di   pulizia   e   sanificazione.   E’

consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso

terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonche’  la  ricezione  in

magazzino di beni e forniture.

  9. Le imprese, che riprendono la loro attivita’  a  partire  dal  4

maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita’  propedeutiche  alla

riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

  10. Le imprese, le cui attivita’ sono comunque consentite alla data

di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  proseguono  la  loro

attivita’ nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

  11. Per garantire lo  svolgimento  delle  attivita’  produttive  in

condizioni  di  sicurezza,  le   Regioni   monitorano   con   cadenza

giornaliera l’andamento della situazione  epidemiologica  nei  propri

territori  e,  in  relazione  a  tale  andamento,  le  condizioni  di

adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio

sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute,

all’Istituto superiore di sanita’ e al  comitato  tecnico-scientifico

di cui all’ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione

civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive  modificazioni.  Nei

casi in cui dal  monitoraggio  emerga  un  aggravamento  del  rischio

sanitario, individuato secondo i principi  per  il  monitoraggio  del

rischio  sanitario  di  cui  all’allegato  10  e  secondo  i  criteri

stabiliti dal Ministro della salute entro cinque  giorni  dalla  data

del  27  aprile   2020,   il   Presidente   della   Regione   propone

tempestivamente al Ministro  della  Salute,  ai  fini  dell’immediato

esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per  le

attivita’   produttive   delle   aree   del   territorio    regionale

specificamente interessate dall’aggravamento.


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