Art. 20 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 20

(Metodo previsionale acconti giugno)

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi  per  il

caso  di  omesso  o  di  insufficiente   versamento   degli   acconti

dell’imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell’imposta  sul

reddito delle  societa’  e  dell’imposta  regionale  sulle  attivita’

produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle

somme dovute se l’importo versato non e’  inferiore  all’ottanta  per

cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di  acconto  sulla

base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  esclusivamente

agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a  quello  in

corso al 31 dicembre 2019.

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