Art. 20 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 20
(Metodo previsionale acconti giugno)
1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il
caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul
reddito delle societa’ e dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle
somme dovute se l’importo versato non e’ inferiore all’ottanta per
cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla
base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente
agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019.