Art. 21 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 21
(Rimessione in termini per i versamenti)
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di
cui all’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono
considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.