Art. 21 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 21

(Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche  amministrazioni,  di

cui all’articolo 60 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  sono

considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

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