Art. 22 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 22
(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)
1. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 4, comma
6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e’ prorogato al 30 aprile.
2. Per l’anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle
certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non
si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del
medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all’Agenzia
delle entrate entro il 30 aprile.