Lavoro

Art. 22 Decreto Legge “Agosto” Rilancio 2

Decreto Legge “Agosto” Rilancio 2

Art. 22

Fondo per la formazione personale delle casalinghe

1. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, finalizzato alla promozione della formazione personale e all’incremento delle opportunita’ culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attivita’ prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, iscritte all’Assicurazione obbligatoria, di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita’ e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di riparto del fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114.


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