Lavoro

Art.22 LEGGE n.104 del 5 febbraio 1992

LEGGE n.104 del 5 febbraio 1992

Art.22

Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato

1. Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.


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