Art. 23 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 23

(Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

1. I  certificati  previsti  dall'articolo  17-bis,  comma  5,  del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  emessi  entro  il  29 febbraio 2020, conservano la loro validita' fino al 30 giugno 2020. 

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