Art.23 Decreto-Legge “Aprile”
Art. 23
(Indennità per i lavoratori domestici)
1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 400 euro, per ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 600 euro, per ciascun mese. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Le indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col dator di lavoro e che vi sia stata una comprovata riduzione di almeno il 25 per cento dell’orario complessivo di lavoro.
3. Le indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del 2020 ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge, né è cumulabile con la NASPI e non spetta ai percettori del reddito di emergenza di cui all’articolo 19. Dette indennità sono altresì riconosciute ai soli percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l’importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.
4. L’indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
5. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di …. milioni di euro per l’anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.