Lavoro

Art.242 Decreto Legge “Rilancio”

Decreto Legge “Rilancio”

Art. 242

Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorita’ di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia COVID-19.

2. Le risorse erogate dall’Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi’ destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell’integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.

4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorita’ di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni gia’ assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more di sottoposizione all’approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all’approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalita’ previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazione viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell’Autorita’ politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalita’ del presente comma, e’ possibile procedere attraverso l’assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilita’ del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.

5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilita’ del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.

6. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.

7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 e’ fissata al 31 dicembre 2025.


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