Lavoro

Art.252 Decreto Legge “Rilancio”

Decreto Legge “Rilancio”

Art. 252

Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia

1.   Per assicurare il regolare svolgimento dell’attivita’ giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, puo’ avviare le procedure gia’ autorizzate per il reclutamento delle seguenti unita’ di personale: a)    400 unita’ di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019; b)    150 unita’ di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalita’ ivi previste, per l’urgente necessita’ di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

2.   Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l’accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), e’ richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonche’ il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso: a)   aver svolto almeno cinque anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito; b)  aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; c)   essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; d)  aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attivita’ di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attivita’ di supplenza annuale; e)   essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche; f)    aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori; g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attivita’ lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l’accesso alla quale e’ richiesto il possesso del diploma di laurea.

3.   Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce: a)   i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad f), secondo i seguenti criteri: anzianita’ di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l’accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; b)  lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalita’ di cui all’articolo 248, comma 1; c)  le modalita’ di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

4.   Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), e’ destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5.   Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, puo’ procedere, altresi’ ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unita’ di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3.

6.       Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l’accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonche’ di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo: a)   aver svolto almeno tre anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, senza demerito; b)  aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; c)   essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; d)  aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attivita’ di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attivita’ di supplenza annuale; e)   aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

7.   Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce: a)       i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianita’ di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l’accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; b)      lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalita’ di cui all’articolo 248, comma 1; c)       le modalita’ di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

8. La successiva assunzione delle unita’ di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovra’ avvenire a valere sulle facolta’ assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l’ordinaria procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l’Amministrazione giudiziaria puo’ indicare l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.


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