Art. 26 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 26
(Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
1. All’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: “1-bis. Al fine di
semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento
dell’imposta di bollo puo’ essere effettuato, senza applicazione di
interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento
dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di
riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le
fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia
inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il
versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno
di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le
fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare
dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.”.