Art. 26 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 26

(Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

1. All’articolo 17 del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,

il comma 1-bis  e’  sostituito  dal  seguente:  “1-bis.  Al  fine  di

semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento

dell’imposta di bollo puo’ essere effettuato, senza  applicazione  di

interessi e sanzioni:

    a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento

dell’imposta  relativa  al  secondo  trimestre  solare  dell’anno  di

riferimento, qualora  l’ammontare  dell’imposta  da  versare  per  le

fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno  sia

inferiore a 250 euro;

    b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per  il

versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare  dell’anno

di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da  versare  per  le

fatture elettroniche emesse nel  primo  e  secondo  trimestre  solare

dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.”.

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse