Art. 28 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 28

(Modifiche all’articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

1. All’articolo 32-quater del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.

157, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo le parole “di cui al decreto  del  Presidente

della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,”,  le  parole  “dalle

societa’ e dagli enti residenti di  cui  all’articolo  73,  comma  1,

lettere a), b) e c),” sono sostituite dalle seguenti: “dalle societa’

e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a),  b),  c)  e

d),”;

    b) al comma 1, lettera  c),  dopo  le  parole  “sono  soggetti  a

tassazione con applicazione”, le parole “di  una  ritenuta  a  titolo

d’imposta nella  misura  prevista  dall’articolo  27,  comma  1,  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600″,

sono sostituite dalle seguenti: “della ritenuta di  cui  all’articolo

27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, con la stessa aliquota e alle  stesse  condizioni  previste  nel

medesimo articolo 27″;

    c) al comma 1, dopo la lettera c),  sono  inserite  le  seguenti:

“c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui  all’articolo  73,

comma 1, lettera c) del citato testo unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  concorrono   alla

formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare; c-ter) per

la quota imputabile a soggetti non  residenti  nel  territorio  dello

Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione  di  una  ritenuta

nella misura prevista  dal  medesimo  articolo  27  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti

non residenti indicati nel comma 3-ter  del  citato  articolo  27  la

misura della  predetta  ritenuta  e’  pari  a  quella  stabilita  dal

medesimo comma 3-ter.”;

    d) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis.  Resta  fermo

il regime fiscale applicabile agli utili  provenienti  da  imprese  o

enti residenti o localizzati in Stati o territori  a  regime  fiscale

privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1,  del

testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

    e) il comma  2  e’  sostituito  dal  seguente:  “2.  Sugli  utili

derivanti dalle azioni e dagli  strumenti  finanziari  similari  alle

azioni, immessi nel sistema di deposito  accentrato  gestito  da  una

societa’  di  gestione  accentrata,  e’  applicata,  in  luogo  della

ritenuta di cui al comma 1, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo

27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste  nel

medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del  presente

articolo e l’imposta sostitutiva di cui al  periodo  precedente  sono

operate  sulla  base  delle  informazioni  fornite   dalla   societa’

semplice.”;

    f)  dopo  il  comma  2  e’  aggiunto  il  seguente:  “2-bis.   Le

disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  ai  dividendi

percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle  disposizioni

di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di  utili  derivanti

da partecipazioni  in  societa’  ed  enti  soggetti  all’imposta  sul

reddito  delle  societa’,   formatesi   con   utili   prodotti   fino

all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate  entro  il  31

dicembre 2022, continua ad  applicarsi  la  disciplina  previgente  a

quella prevista dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge  27

dicembre 2017, n. 205.”.

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