Art.28 Decreto-Legge “Aprile”
Art. 28
(Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)
1. Ai fini della rendicontazione da parte di Regioni, Ambiti territoriali e Comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all’emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi.
3. Le suddette amministrazioni, con riferimento ai servizi sociali assicurati mediante contratti di appalto di servizi possono, nei limiti delle risorse disponibili, riconoscere le spese aggiuntive degli appaltatori in relazione ai costi di fornitura dei servizi e alla necessaria riprogrammazione delle modalità di espletamento degli stessi a seguito dell’emergenza Corìvid-19, su richiesta degli appaltatori, nei termini di cui al comma 2, se ritenuti preferibili rispetto a quanto già previsto dalla normativa corrente, con particolare riferimento alle norme di cui al Capo II del Titolo V del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, e del Capo XII del Titolo II del Libro IV del codice civile, ovvero dalle altre norme emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
4. Ai fini del rafforzamento dei servizi sociali necessaria a fronteggiare l’aumento dei bisogni sociali anche legati all’emergenza Covid-19 e alla connessa necessità di riorganizzare gli stessi servizi sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana appositi avvisi per il finanziamento di progetti di Comuni, anche in forma associata, Ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lett. a, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e altre Amministrazioni Pubbliche per un ammontare complessivo di 90 milioni. Gli avvisi definiscono le specifiche condizioni di partecipazione e gli ambiti di intervento, con particolare riferimento ai bisogni di bambini e adolescenti, a quelli dei senza fissa dimora e al necessario rafforzamento dei servizi domiciliari. I relativi progetti, anche definiti mediante coprogettazioni, sono finanziati nei limiti dei progetti ammissibili e delle risorse disponibili a legislazione vigente del Programma Operativo Nazionale PON Inclusione approvato con Decisione della Commissione Europea n. 10130 del 18 dicembre 2014 e da ultimo modificato con Decisione della Commissione Europea n. 1848 del 19 marzo 2020.