Lavoro

Art.28 Dpcm del 2 marzo 2021

Dpcm del 2 marzo 2021

Art.28

Attività delle strutture ricettive

1. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

a)  le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

b)  le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

c)  le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;

d)  l’accesso dei fornitori esterni;

e)  le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

f)  lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;

g)  le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.

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