Art. 3 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 3
(SACE S.p.A.)
1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP
S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di
massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l’efficacia del
sistema di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione
delle imprese e di rilancio dell’economia.
2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per
l’attuazione delle misure di sostegno all’esportazione e
all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli
investimenti:
a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, l’esercizio dei diritti
di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le
deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero
dell’economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell’economia
e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della
partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera
a);
c) SACE S.p.A. non e’ soggetta all’attivita’ di direzione e
coordinamento di CDP S.p.A.;
d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero
dell’economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali
rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle misure di rilancio
degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni
relative all’assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero
dell’economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali
rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle misure di sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento
alle decisioni relative all’assunzione di impegni e al recupero dei
crediti;
f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di
attivita’, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte
dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo
economico, di cui all’articolo 14, comma 18-bis del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.111.
3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132.