Art. 31 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 31

(Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Per l’anno  2020,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  di

maggiori  prestazioni  lavorative  articolate   su   turnazioni,   in

considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento  delle

attivita’ di controllo presso i porti,  gli  aeroporti  e  le  dogane

interne in relazione dall’emergenza  sanitaria  Covid19,  le  risorse

variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia  delle  dogane  e

dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere  sui

finanziamenti dell’Agenzia stessa, in deroga all’articolo  23,  comma

2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.  Alla  compensazione

degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento

netto, pari a 4,12 milioni di  euro  per  l’anno  2020,  si  provvede

mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al

comma 2.

  2. L’articolo  70  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  e’

abrogato.

  3. A decorrere dall’entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i

dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,  che  provengono

dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli  di  Stato  e  quelli  che

prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o  presso  qualsiasi

altro  ufficio  dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,   sono

equiparati ai dipendenti provenienti dall’Agenzia delle  dogane,  nei

limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad  esso  connesse,

anche ai sensi di quanto  disposto  dagli  articoli  324  e  325  del

decreto del Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,

dall’articolo  32  del  decreto-legge  30  agosto   1993,   n.   331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,

dall’articolo  57,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30  e  31  della

legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e  58  del  decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al  presente

comma si provvede nell’ambito del fondo delle risorse decentrate  nei

limiti degli  importi  complessivamente  disponibili  a  legislazione

vigente.

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