Art. 32 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 32

(Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19)

1   Per   far   fronte   all’emergenza   epidemiologica   COVID-19,

limitatamente al  periodo  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla

delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in  deroga

al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter,  del  decreto

legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in  deroga  all’articolo  8-sexies,

comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  le

regioni, ivi comprese quelle in  piano  di  rientro,  e  le  province

autonome di Trento  e  Bolzano  possono  riconoscere  alle  strutture

inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3,  comma  1,

lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la  remunerazione

di  una  specifica  funzione  assistenziale  per  i  maggiori   costi

correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza

COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e  un  incremento

tariffario per le attivita’ rese a pazienti COVID. Il  riconoscimento

avviene in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e dei

contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo  30

dicembre 1992, n. 502, per le  finalita’  emergenziali  previste  dai

predetti piani.

  2. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  previa  Intesa  con   la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita’ di

determinazione della specifica funzione assistenziale e  l’incremento

tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire  la  compatibilita’

con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo  3,  comma  6,

del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

  3. Nella vigenza dell’accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli

enti del servizio sanitario nazionale  corrispondono  agli  erogatori

privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita

rendicontazione delle attivita’ da parte degli erogatori privati,  un

corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi  del

presente articolo,  nel  limite  del  70  per  cento  dei  dodicesimi

corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020.

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