Art. 33 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 33
(Proroga organi e rendiconti)
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, per gli
enti e organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Citta’ metropolitane,
delle Province, dei Comuni, delle Comunita’ montane e dei loro
consorzi e associazioni, ed altresi’ con esclusione delle Societa’,
che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo
degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo,
i termini di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello
stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino
al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a
base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli
organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure
di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli
organi.
2. Limitatamente all’anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti
dall’articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
relativi all’esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020.
3. All’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
comma 1, dopo la lettera c), e’ inserita la lettera “c-bis)
rendiconti di contabilita’ speciale concernenti i pagamenti degli
interventi europei o della programmazione complementare di cui
all’articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190″;
conseguentemente, all’articolo 12, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 123 del 2011, le parole: “nonche’ dei pagamenti di cui
alla lettera e-bis)”, sono sostituite dalle seguenti: “nonche’ dei
pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)”.”