Art. 33 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 33

(Proroga organi e rendiconti)

1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza

sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, per  gli

enti e organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge

31 dicembre 2009, n.  196,  con  esclusione  delle  Regioni  e  delle

Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Citta’ metropolitane,

delle Province, dei  Comuni,  delle  Comunita’  montane  e  dei  loro

consorzi e associazioni, ed altresi’ con esclusione  delle  Societa’,

che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono  tenuti  al  rinnovo

degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e  controllo,

i termini di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio

1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio

1994, n. 444, sono ulteriormente  prorogati  fino  al  termine  dello

stato di emergenza e, comunque, fino alla loro  ricomposizione.  Fino

al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici  a

base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al  rinnovo  degli

organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure

di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga  degli

organi.

  2. Limitatamente all’anno 2020, i  rendiconti  suppletivi  previsti

dall’articolo 61  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,

relativi all’esercizio 2019, sono presentati entro il  termine  dello

stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri

del 31 gennaio 2020.

  3. All’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123,

comma  1,  dopo  la  lettera  c),  e’  inserita  la  lettera  “c-bis)

rendiconti di contabilita’ speciale  concernenti  i  pagamenti  degli

interventi  europei  o  della  programmazione  complementare  di  cui

all’articolo 1, comma 671, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190″;

conseguentemente, all’articolo 12,  comma  1,  dello  stesso  decreto

legislativo n. 123 del 2011, le parole: “nonche’ dei pagamenti di cui

alla lettera e-bis)”, sono sostituite dalle  seguenti:  “nonche’  dei

pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)”.”

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