Art.33 Decreto-Legge “Aprile”
Art. 33
(Sospensione incremento contribuzione contratto a tempo determinato)
1. In via eccezionale e per agevolare la ripresa delle attività produttive il contributo addizionale di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, non è dovuto per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 31 agosto.