Art. 34 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 34

(Divieto di cumulo pensioni e redditi)

1. Ai fini del riconoscimento dell’indennita’ di  cui  all’articolo

44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti  iscritti

agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di  cui  al

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo10

febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari  di  trattamento

pensionistico e iscritti in via esclusiva.

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