Art.34 Dpcm del 2 marzo 2021 Disposizioni applicabili in zona arancione
Dpcm del 2 marzo 2021
Art.34
Disposizioni applicabili in zona arancione
1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all’articolo 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo.