Art. 35 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 35

(Pin Inps)

1.  Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal

Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l’intero periodo

ivi considerato,  l’Inps  e’  autorizzato  a  rilasciare  le  proprie

identita’ digitali (PIN  INPS)  in  maniera  semplificata  acquisendo

telematicamente  gli  elementi  necessari   all’identificazione   del

richiedente, ferma restando la verifica con  riconoscimento  diretto,

ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale

situazione emergenziale.

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