Art. 35 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 35
(Pin Inps)
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l’intero periodo
ivi considerato, l’Inps e’ autorizzato a rilasciare le proprie
identita’ digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo
telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del
richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto,
ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale
situazione emergenziale.