Art.35 Decreto-Legge “Aprile”

Art. 35

(Assunzioni INL)

1. L’Ispettorato può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, anche in deroga all’articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall’articolo 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di reintegrare le proprie dotazioni organiche l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del budget assunzionale relativo al personale cessato nell’anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 56. A tal fine l’Ispettorato aggiorna il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 in funzione della esigenza di potenziare i controlli connessi all’emergenza epidemiologica. Le procedure concorsuali di cui al presente comma nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza. Con avviso pubblico del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono indicate le modalità di selezione, i titoli richiesti per la partecipazione ed i relativi punteggi, le materie su cui verte il colloquio orale e il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova. L’Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma.


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