Art. 36 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 36

(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1

e 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  e’  prorogato  all’11

maggio  2020.  Conseguentemente  il  termine  iniziale  del   periodo

previsto dal comma 6 del predetto articolo e’ fissato  al  12  maggio

2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in  quanto

compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83

del decreto-legge n. 18 del 2020.

  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti

penali in cui i  termini  di  cui  all’articolo  304  del  codice  di

procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.

  3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo  amministrativo

sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio  2020  inclusi,

esclusivamente i termini per  la  notificazione  dei  ricorsi,  fermo

restando quanto previsto dall’articolo  54,  comma  3,  dello  stesso

codice.

  4. La proroga del termine di cui al  comma  1,  primo  periodo,  si

applica altresi’ a tutte le funzioni  e  attivita’  della  Corte  dei

conti, come elencate nell’articolo 85  del  decreto  legge  17  marzo

2020,  n.  18.  Conseguentemente  il  termine  iniziale  del  periodo

previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e’ fissato al 12 maggio

2020.

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