Art.36 Decreto-Legge “Aprile”
Art. 36
(Disposizioni in materia di vigilanza sul lavoro)
1. In via eccezionale, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvale in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017.