Art.36 Decreto-Legge “Aprile”

Art. 36

(Disposizioni in materia di vigilanza sul lavoro)

1. In via eccezionale, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza  nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvale in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017.


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