Art.37 Decreto-Legge “Aprile”
Art. 37
(Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)
1. All’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al primo periodo, dopo la parola: “richiesta” è soppressa la parola: “dell’interessato” ed è inserito il seguente periodo: “mediante accredito sul conto corrente del beneficiario”.
2. All’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al secondo periodo, dopo la parola: “il fondo” è inserito il seguente periodo: “previa esibizione della contabile di pagamento” e dopo le parole: “dei datori di lavoro” è inserito il seguente periodo: “e degli eventuali condebitori solidali”.