Art.37 Decreto-Legge “Aprile”

Art. 37

(Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)

1. All’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al primo periodo, dopo la parola: “richiesta” è soppressa la parola: “dell’interessato” ed è inserito il seguente periodo: “mediante accredito sul conto corrente del beneficiario”.

2. All’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al secondo periodo, dopo la parola: “il fondo” è inserito il seguente periodo: “previa esibizione della contabile di pagamento” e dopo le parole: “dei datori di lavoro” è inserito il seguente periodo:  “e degli eventuali condebitori solidali”.


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