Art.37 LEGGE n.104 del 5 febbraio 1992
LEGGE n.104 del 5 febbraio 1992
Art.37
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.