Art. 38 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 38

(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

1. In considerazione della temporanea sospensione delle  trattative

in corso per  la  definizione  contrattuale  dell’accordo  collettivo

nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera

Scelta, per le necessita’  connesse  al  contenimento  dell’emergenza

pandemica da COVID-19, per tutta la  durata  dell’emergenza  e  salvo

quanto previsto dal comma 2, e’ riconosciuto l’adeguamento  immediato

della quota capitaria/oraria ai Medici  di  Medicina  Generale  e  ai

Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici  previsti  dall’Atto

di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo  nazionale  della

medicina   convenzionata,   approvato   dal   Comitato   di   Settore

Regioni-Sanita’ in data 9 luglio 2019 e 29 agosto  2019  su  proposta

della Conferenza delle Regioni e delle  Province  autonome  e  parere

positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il

2018, nonche’ i relativi arretrati.

  2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere  le  trattative

per l’accordo collettivo nazionale 2016-2018  entro  sei  mesi  dalla

fine dell’emergenza secondo le  procedure  ordinarie,  anche  tenendo

conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la

parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso  in

cui non si provveda alla conclusione  delle  trattative  nei  termini

previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.

  3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene  erogato  anche

per garantire la reperibilita’ a distanza dei  medici  per  tutta  la

giornata, anche con l’ausilio del personale di  studio,  in  modo  da

contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di

contagio dei medici e del personale stesso.

  4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera  scelta  si

dotano, con  oneri  a  proprio  carico,  di  sistemi  di  piattaforme

digitali che consentano il contatto  ordinario  e  prevalente  con  i

pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel  caso

in cui non siano dotati  di  dispositivi  di  protezione  individuale

idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle  Regioni,  per

la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o  in

fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

  5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti

di cui all’articolo 1, comma 449, della legge 27  dicembre  2019,  n.

160, per l’acquisto e la fornitura ai medici  di  pulsiossimetri  che

permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione

a distanza della saturazione di ossigeno e della  frequenza  cardiaca

durante il  videoconsulto.  Il  medico  si  avvarra’  delle  fasi  di

osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi  riferiti  dal

paziente, per un orientamento  che  definisca  le  successive  azioni

cliniche necessarie in accordo con  i  percorsi  definiti  a  livello

regionale.

  6. Per le medesime finalita’ di cui  al  comma  1  e’  riconosciuto

l’adeguamento immediato  del  trattamento  economico  spettante  agli

specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti  dall’Atto

di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo  nazionale  della

medicina   convenzionata,   approvato   dal   Comitato   di   Settore

Regioni-Sanita’ in data 9 luglio 2019 su  proposta  della  Conferenza

delle Regioni  e  delle  Province  autonome  e  parere  positivo  del

Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

  7.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo   si   provvede

nell’ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione

vigente.

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