Art. 39 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 39

(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza  per  la  tutela

dei lavoratori e della popolazione dai  rischi  di  esposizione  alle

radiazioni   ionizzanti    a    seguito    delle    nuove    pratiche

medico-radiologiche avviate ai  fini  della  gestione  dell’emergenza

presso le strutture sanitarie, comprese le aree e  strutture  di  cui

all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche  portatili  presso

il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse  le  residenze

assistite, e’ assolto con l’osservanza delle disposizioni di  cui  ai

Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  e  con

la trasmissione, agli organi di cui all’articolo 22,  comma  1  dello

stesso  decreto  legislativo,   di   una   comunicazione   di   avvio

dell’attivita’, corredata  dal  benestare  dell’esperto  qualificato,

comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui

all’articolo 61, comma 2, e dell’esito della prima  verifica  di  cui

all’articolo 79, comma 1, lettera b),  punti  1  e  2,  del  medesimo

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

  2. L’utilizzo e il movimento  nei  diversi  ambienti  e  luoghi  di

pertinenza della medesima struttura sanitaria,  comprese  le  aree  e

strutture di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17  marzo

2020, n. 18, di  attrezzature  medico-radiologiche  mobili,  ai  fini

dello svolgimento di pratiche mediche  per  le  quali  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto sia gia’ stata inoltrata  agli

organi competenti la comunicazione preventiva di cui all’articolo  22

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della

comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo  benestare

dell’esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

  3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26  maggio

2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli

delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente  articolo  si

applicano fino alla data di cessazione dello stato di  emergenza  sul

territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con  la

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

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