Art. 39 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 39
(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)
1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela
dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle
radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche
medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell’emergenza
presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso
il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze
assistite, e’ assolto con l’osservanza delle disposizioni di cui ai
Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con
la trasmissione, agli organi di cui all’articolo 22, comma 1 dello
stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio
dell’attivita’, corredata dal benestare dell’esperto qualificato,
comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui
all’articolo 61, comma 2, e dell’esito della prima verifica di cui
all’articolo 79, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, del medesimo
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. L’utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di
pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e
strutture di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini
dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto sia gia’ stata inoltrata agli
organi competenti la comunicazione preventiva di cui all’articolo 22
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della
comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo benestare
dell’esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.
3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli
delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.