Lavoro

Art.39 Dpcm del 2 marzo 2021

Dpcm del 2 marzo 2021

Art.39

Disposizioni applicabili in zona rossa

1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all’articolo 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo.


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