Art 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Art 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Art. 4.

Accertamento dell’handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta’, alla necessita’ dell’intervento assistenziale permanente e alla capacita’ complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unita’ sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita’ sanitarie locali.


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