Art.4 DECRETO-LEGGE 172 del 26 novembre 2021
DECRETO-LEGGE 172 del 26 novembre 2021
Art. 4
Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19
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1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, comma 3, il secondo periodo è soppresso; b) all’articolo 9-bis, comma 1:
1) alla lettera a) le parole «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) alberghi e altre strutture ricettive»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «limitatamente alle attività al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità»;
c) all’articolo 9-quater:
1) al comma 1: 1.1 alla lettera b) le parole «ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti» sono soppresse; 1.2 alla lettera c), dopo le parole «di tipo» sono inserite le seguenti: «interregionale,»; 1.3 alla lettera e) le parole «ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale» sono soppresse; 1.4 alla lettera e-bis) le parole «titoli di viaggio.» sono sostituite dalle seguenti: «titoli di viaggio;»; 1.5 dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: «e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.»;
2) al comma 2, le parole «esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale»;
3) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.