Art. 4 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 4
(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)
1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e
126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei
contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti,
conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle
disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di
cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il
proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica
non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi
siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in
corso di validita’ del contraente, facciano riferimento ad un
contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al
contratto medesimo con modalita’ tali da garantirne la sicurezza,
l’integrita’ e l’immodificabilita’. Il requisito della consegna di
copia del contratto e’ soddisfatto mediante la messa a disposizione
del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole;
l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla
prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Il cliente puo’ usare il medesimo strumento impiegato per esprimere
il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso
previsto dalla legge.