Art. 4 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 4

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1.  Ai  fini  degli  articoli   117,   125-bis,   126-quinquies   e

126-quinquiesdecies del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.

385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di  conclusione  dei

contratti mediante strumenti informativi o telematici,  i  contratti,

conclusi  con  la  clientela  al  dettaglio   come   definita   dalle

disposizioni della Banca d’Italia in  materia  di  trasparenza  delle

operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel  periodo  compreso

tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il  termine

dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in

data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia  di

cui  all’articolo  20,  comma  1-bis,  primo  periodo,  del   decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  anche  se  il  cliente  esprime  il

proprio consenso mediante il proprio indirizzo di  posta  elettronica

non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi

siano accompagnati da copia di  un  documento  di  riconoscimento  in

corso  di  validita’  del  contraente,  facciano  riferimento  ad  un

contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme  al

contratto medesimo con modalita’ tali  da  garantirne  la  sicurezza,

l’integrita’ e l’immodificabilita’. Il requisito  della  consegna  di

copia del contratto e’ soddisfatto mediante la messa  a  disposizione

del cliente di copia del testo del contratto  su  supporto  durevole;

l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla

prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Il cliente puo’ usare il medesimo strumento impiegato  per  esprimere

il consenso al contratto anche per esercitare il diritto  di  recesso

previsto dalla legge.

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse