Art.4 Decreto-Legge “Aprile”
Art.4
(Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)
1. All’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020”.
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di ……..milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.”
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il quinto periodo è soppresso;
2. al sesto periodo le parole: “dal predetto Ministero” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”.
d) il comma 5-ter è sostituito dal seguente: “Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione di copertura del relativo fabbisogno finanziario con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.”
e) Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all’ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.