Art.40 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.40
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. (1)
(1) V. legge 12 giugno 1990, n. 146, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” (G.U. 14 giugno 1990, n. 137).