Art.40 Decreto-Legge “Aprile”
Art. 40
(Incremento Fondo Terzo settore)
1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 120 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Al fine di sostenere interventi degli enti di cui al comma precedente attraverso capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento, la prima sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
3. All’onere derivante dall’attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.