Art. 41 bis TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

Decreto-legge n. 34/2019 l’articolo 41–bis

 (( Art. 41 bis    

Riconoscimento della pensione di inabilita' ai soggetti  che  abbiano   con-tratto  malattie   professionali   a   causa   dell'esposizione   all'amianto      1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  dopo  il comma 250 sono inseriti i seguenti:    «250-bis. Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione, le disposizioni del  comma  250  del  presente articolo  si  applicano  ai  lavoratori   in   servizio   o   cessati dall'attivita' alla medesima data che risultano affetti da  patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti  di  cui al primo periodo che:    a)  in  seguito  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto  della  ricongiunzione  contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio  1979,  n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione  generale obbligatoria;    b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla  pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma  276, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicate nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione  di  inabilita' di cui al comma 250 del presente articolo.    250-ter. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze, sono emanate le disposizioni  per  l'applicazione  del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis  e' riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022,  di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1  milioni  di  euro  per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028.  Agli  oneri derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:    a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,1 milioni  di euro   per   l'anno   2020,   mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  12,  comma  6,  del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;    b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6  milioni  di euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  11,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di  euro  per  l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,  mediante  corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge  30 dicembre 2018, n. 145;    c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e  a  533.500  euro  per l'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n. 189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in  termini di fabbisogno e di indebitamento netto». ))  

 

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