Art. 41 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 41
(Disposizioni in materia di lavoro)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24
febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24
febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall’imposta di
bollo.4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo,
valutati in 16 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6,
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in soli termini di
fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13,
comma 12.